RIFONDAZIONE COMUNISTA
Circolo “Peppino Impastato”
A.C.D. ’ 77 - Associazione culturale democratica
LA CRISI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELL’ATO PA1 E LA NUOVA LEGGE REGIONALE
SABATO 29 MAGGIO 2010, ORE 17.30
CENTRO CULTURALE VIA BAIDA 12
Introduzione:
prof. TOTI COSTANZO - PRC PARTINICO
Interventi:
Dott. INO GENCHI - DIRIGENTE RAGIONE SICILIANA
1 commento:
NON PAGARE I TRIBUTI ALLA SERIT !
È passata qualche settimana dalla notizia, ritenuta clamorosa, che la Serit, ente di riscossione tributi per la Sicilia, non avrebbe, in realtà i requisiti per svolgere questo ruolo, ma il clamore e soprattutto la curiosità della gente comune non sembrano essersi placati.
La ragione di tanto interesse è facilmente intuibile laddove si consideri che non pochi cittadini sono nella lista nera dell’ente di riscossione e tutti sperano che il difetto di legittimazione, li affranchi da cartelle di pagamento spesso a tanti zeri.
E allora, come sempre succede, ognuno dice la sua e il tam tam, produce effetti a metà tra una radio e un telefono senza fili, cosa che ha generato più di qualche timore nell’establishment della Serit e una eccessiva euforia tra il pubblico.
Proviamo allora a capire come stanno veramente le cose.
Tutto nasce dall’opposizione che un privato cittadino, difeso dall’avv. Alessandro Dagnino, promuove avverso una cartella di pagamento della Serit.
Fra le altre argomentazioni difensive l’avvocato eccepisce la non titolarità di Serit come ente di riscossione, per effetto della riforma della riscossione intervenuta con l’art. 3 del D.L. n. 203 del 30/09/2005 convertito in legge n. 248 del 2/12/2005 e con legge della Regione Siciliana n. 19 del 22/12/2005.
Il giudice di pace, accoglie il ricorso annullando così la cartella di pagamento, e, evidenziate le motivazioni della sentenza, conclude : “È evidente che in mancanza della menzionata duplice condizione prevista dall’art. 3, c. 7 del D.L. 203/2005, la Serit Sicilia non può rivestire la qualifica di “Agente della riscossione dei tributi” e non è titolare dei relativi poteri, tra cui quello di emettere cartelle di pagamento.
Ne discende, conseguentemente che qualsiasi atto emesso dalla stessa, compreso l’atto oggi impugnato, è del tutto inesistente perché emesso da un soggetto giuridico assolutamente privo del necessario potere.
Ciò posto e considerato che la Serit Sicilia spa ha labilmente controdedotto di avere legittimamente operato quale agente di riscossione ma non ha prodotto atto alcuno che provi tale “status”, la naturale conseguenza è che la cartella opposta non può……che essere annullata.”
Sembrerebbe una disfatta per la SERIT, ma la prudenza è d’obbligo. Infatti, sebbene il giudice abbia chiosato con un’affermazione di principio inequivocabile, la decisione è fondata sulla carenza di prove in quel processo.
È ovvio che se la sentenza fosse confermata da altre sentenze, gli effetti sarebbero notevoli.
Al momento si tratta di un precedente.
La Serit intanto corre ai ripari con smentite forse un po’ troppo generiche, affrettandosi però a precisare che eventuali mancati pagamenti comporterebbero aggravi di spesa a carico dei contribuenti.
Questi ringraziano per tanta solerzia e si augurano che la società usi la stessa puntualità e precisione che richiede ai cittadini, per chiarire ogni addebito.
Davide o Golia la legge è uguale per tutti.
(Maria Gabriella Ricotta su "SiciliaInformazioni")
NON CI RESTA CHE PROVARE AD IMPUGNARE UNA CARTELLA ESATTORIALE ANCHE PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI PARTINICO, SOSTENENDO LE MEDESIME MOTIVAZIONI DELL'AVV. DAGNINO.
SE IL G. di P. DI PARTINICO CONFERMERA' QUESTO ORIENTAMENTO, CON UNA SENTENZA ANALOGA, NE POTRANNO BENEFICIARE TUTTI I CITTADINI DEI CENTRI VICINI SOTTO LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI PARTINICO!
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