giovedì 9 settembre 2010

SULLA POLICENTRO UN INDISPENSABILE DOCUMENTO PER CAPIRE QUEL CHE E' ACCADUTO!

Questa importante lettera-documento e' stata inviata a gennaio del 2007 oltre che  al  precedente segretario generale del comune di Partinico, il dott. Lucio Guarino, al sindaco Giuseppe Motisi che non intese rispondere mai al nostro Partito sia per una condivisione che per una contestazione. E seppur il segretario generale avesse chiesto chiarimenti agli uffici, tuttavia  la risposta ricevuta fu abbastanza evasiva e comunque non rispondeva ai quesiti da noi posti .Il perchè è abbastanza chiaro ed anche  comprensibile:  rispondere compiutamente significava avere dovuto espletare tutte le procedure e, dunque, assegnare in maniera indiscutibile al consorzio "Artigiani Partinicesi", costituito per volontà di Rifondazione Comunista e della Margherita, una parte dell'area di Contrada Margi. Ciò non poteva accadere perchè con l'assegnazione dell'area, così come diritto del nuovo consorzio, la Policentro non avrebbe mai potuto avere, come poi e' stato, da questo consiglio comunale e da questo sindaco, l'approvazione del progetto per la realizzazione del centro polivalente. Ciò avrebbe segnato la fine dell'affare.



AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARTINICO
                           AL SINDACO DI PARTINICO
            e pc:       AL PREFETTO DI PALERMO
ALL’ASSESSORATO TERRIORIO ED AMBIENTE
                      DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA- SERVIZIO III

In data 26 novembre 2006, a firma del nostro Segretario politico, veniva inviata alle SS.LL. una nota-relazione nella quale si denunciava una palese illegalità che il Servizio Assetto del Territorio del nostro Comune avrebbe, a nostro parere commesso, relativamente alla vicenda del progetto del Consorzio “Artigiani Partinicesi” al quale venivano sospese le procedure di  esame dello stesso tendente ad ottenere, ai sensi della L.R. 7 agosto 1997 n. 30, un’area in contrada Margi per la realizzazione di insediamenti produttivi.
In quella nota-relazione venivano rilevate tutta una serie di violazioni di norme procedurali - nella fattispecie la violazione degli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 dello Statuto in vigore presso il nostro Comune -  che assegnano al Servizio e non al Sindaco le decisioni in materia di istruzione di un progetto e relativa eventuale approvazione. Si sottolineava come  per i progetti presentati dal Consorzio del Golfo e dal Consorzio “Liberi Commercianti”  le procedure di esame dei progetti erano approdate ad una soluzione, sebbene negativa, e ciò  seppur IN PRESENZA DELLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO della Società Policentro Daunia poi bocciato dal Consiglio comunale in data  22 marzo 2004,  mentre per l’espletamento delle procedure relative al progetto del Consorzio Artigiani Partinicesi queste venivano bloccate da un intervento dell’ex Sindaco che adduceva, a motivazione e condivisa dal Servizio, la presentazione da parte della Società Policentro Daunia di un ricorso al TAR con lo scopo di annullare il provvedimento del Consiglio comunale.
 Fatta questa premessa riteniamo di rilevare:
 - quale risposta alla nota del Segretario del nostro Partito,  le SS.LL. consegnavano al consigliere comunale del PRC, Ottavio Puleo, una Relazione del Settore Sviluppo del Territorio protocollata dalla Segreteria Generale in data 13/12/2006 con numero 1741 e con oggetto: Richiesta Relazione su nota prot.n.27.123 del 9/11/2006 a firma del Responsabile del procedimento e dal Responsabile del Settore sul contenuto della quale, successivamente, esprimeremo le nostre considerazioni.
Tuttavia alle SS.LL. riproponiamo alcuni quesiti, NON DI CARATTERE TECNICO MA GIURIDICO, che con la nota del Segretario del PRC  erano già stati formulati:
1) se sono  stati violati gli articoli dello Statuto in premessa citati;
2) se era legittimo sospendere, da parte del Servizio, le procedure di esame del progetto del Consorzio “Artigiani Partinicesi”;
3) se in presenza di un ricorso al TAR, ma non  DI UN SUO FAVOREVOLE PRONUNCIAMENTO  a sostegno della tesi della società ricorrente Policentro Daunia, le procedure relative all’esame del progetto del Consorzio Artigiani Partinicesi POTEVANO ESSERE SOSPESE.

Per quel che riguarda la Relazione alla S.V. inviata dal Settore Sviluppo del Territorio rileviamo:
- che la valutazione sui progetti presentati e dal Consorzio del Golfo e dal Consorzio “Liberi Commercianti Partinicesi”, come sopradetto, avveniva mentre era IN CORSO IL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL PROGETTO DELLA POLICENTRO DAUNIA. Ciò ha significato che il Servizio, seppur in presenza di un progetto insistente  su di una stessa area (nella fattispecie un’area   proprietà di altra Società  che quell’area intendeva utilizzare al fine di realizzare UN SUO PROGETTO) L’HA POTUTO  REGOLARMENTE ESAMINARE E GIUDICARE. Va rilevato che il giudizio negativo sui due progetti per insediamenti commerciali veniva espresso non perché i due progetti  INSISTEVANO  SULLA STESSA AREA quanto perché i due Consorzi NON RISULTAVANO, a detta del Servizio , PROPRIETARI DELL’AREA. E allora non si comprendono le ragioni per cui gli estensori della Relazione, tra le altre cose,  hanno volutamente inteso accentuare l’attenzione sul fatto che i progetti presentati sull’area D2 fossero sostanzialmente redatti dallo stesso progettista  e, al contrario come da noi richiesto, non congegnare  una chiara risposta relativamente “all’anomalia” che ha sospeso le procedure di esame del progetto del Consorzio “Artigiani Partinicesi” avvalendosi, a nostro parere, di una non giustificata quanto la contraddittoria motivazione.
Ma quel che appare stupefacente, e che emerge dalla citata Relazione, è il fatto che lo stesso Servizio Sviluppo del Territorio possa, da un lato,  scrivere che “Alla data odierna la proposta progettuale del “Consorzio Artigiani Partinicesi” RISULTA PENDENTE presso i nostri uffici, nelle more della definizione del procedimento ad oggi aperto nei confronti della ditta Policentro Daunia”  e dall’altro  che ”Esperita la disamina del verificarsi delle superiori condizioni (condizioni cui faremo riferimento successivamente n.d.r.) SI PUO’ ATTESTARE che il Consorzio NON ERA LEGITTIMATO A RICHIEDERE L’ASSEGNAZIONE DELL’AREA  in quanto …..”
Dunque mentre se da un lato, a parere del Servizio Sviluppo del Territorio, il Consorzio degli “Artigiani Partinicesi” deve attendere, per la definizione del suo procedimento, che si concluda quello della Policentro, dall’altro e dunque in maniera contraddittoria  si sostiene DI GIA’  il non diritto del Consorzio ad avere un’area in quanto non legittimato a richiedere l’assegnazione di questa per la sussistenza di tre ipotetiche condizioni. Tutto questo, senza che il progetto sia stato oggetto di istruttoria e di verifica alla fine delle  quali procedure, e solo alla fine, il Servizio avrebbe diritto ad esprimere un  definitivo giudizio.
Ma quel che appare più grave è il fatto che se le tre condizioni esplicitate dalla Relazione erano, come erano, sussistenti anche all’atto della presentazione di richiesta di riesame del progetto della Policentro Daunia, quali sono state le ragioni per cui , cosa gravissima, il Servizio Sviluppo del Territorio accondiscendeva alla richiesta dell’ex Sindaco di fermare l’esame del progetto del Consorzio degli “Artigiani Partinicesi”? Bastava procedere nella valutazione del progetto, elencare le tre condizioni per le quali non era possibile concludere l’iter positivamente e, dunque, decidere con un giudizio NEGATIVO! Invece il progetto del Consorzio risulta pendente, e quindi da definire, perché, dicono gli estensori della Relazione, in atto vi è il  riesame del progetto della Policentro Daunia. Una palese quanto gravissima contraddizione che va rimarcata in quanto elemento non secondario nella questione oggetto delle nostre  considerazioni.
Appare, ora, necessario ragionare sulle argomentazioni del Servizio attraverso le quali gli estensori della Relazione concludono con un parere negativo sul progetto presentato dal Consorzio “Artigiani Partinicesi e che noi riteniamo assolutamente personale e dunque non ufficiale, in quanto non risultante da regolari procedure di esame.

Il Servizio Sviluppo del Territorio, infatti, al fine di dimostrare che  “il Consorzio non era legittimato a richiedere l’assegnazione di un’area …” riporta quasi integralmente il 1° e 2° comma dell’art. 36 della L.R. 7 agosto 1997 n. 30 che anche noi trascriviamo:
PRIMO COMMA: “Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro Consorzi o cooperative mediante piani attuativi redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l’acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali”.
SECONDO COMMA: ”Agli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei Comuni che aderiscono ai patti territoriali e ai contratti d’area finanziati dallo Stato o dalla Regione, si applicano ai fini della loro localizzazione le procedure previste dagli artt.1 e 4 della L.R. 10 agosto 1978 n.35 e successive modifiche ed integrazioni”.
Ora alla lettura, appare abbastanza chiaro, che le finalità della legge n.30 sono quelle di favorire lo sviluppo del lavoro in Sicilia agevolando le attività produttive al punto che l’art. 35 della stessa legge consente ”al fine di favorire il rapido avvio delle iniziative produttive previste dai patti territoriali e dai contratti d’area approvati dal CIPE…” che questi possano sorgere in verde agricolo.
Dunque le finalità della legge 30 sono chiare :
1) agevolare gli insediamenti produttivi, se del caso, anche in verde agricolo;
2) assegnare ai singoli, alle cooperative o ai Consorzi di operatori economici le aree destinate nelle zone omogenee “D” con presentazione di  piani attuativi;
3) agli insediamenti produttivi che vanno a realizzarsi nelle aree territoriali coincidenti con il territorio dei Comuni che aderiscono ai patti territoriali (il caso del Comune di Partinico n.d.r.) vanno estese  le ulteriori agevolazioni previste dagli art.1 e 4 della L.R. 10 agosto 1978 n. 35 e  s.m.i.e. cioè la facoltà di dichiarare di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza  le opere pubbliche  da realizzarsi  e, nel caso di necessità, queste opere pubbliche vanno in variante agli strumenti urbanistici.
Dunque, alla luce del primo comma dell’articolo 36 della Legge regionale n. 30, non vi è alcun dubbio come la richiesta del  Consorzio “Artigiani Partinicesi” risulti assolutamente legittima nel senso che la legge dà la facoltà di avere assegnate le aree delle zone D mediante la presentazione di Piani attuativi redatti dagli stessi operatori (è stato anche il caso del Consorzio COSAR) ed approvati dal C.C. né la legge 30/97 richiede, quale condizione, il possesso del 51% delle aree nella zona D2 .
E  allora  non si comprendono le ragioni per cui il Servizio Sviluppo del Territorio con la nota prot.2090/STAP possa pronunciarsi negativamente sostenendo, nella fase conclusiva del ragionamento che  “Il Consorzio doveva essere titolare dell’area con regolare titolo di proprietà ovvero titolo equipollente”.
Va chiarito che  la necessità che il Consorzio sia proprietario dell’area, al più si può manifestare nel caso in cui  (come è accaduto per il Consorzio COSAR) si chieda “il riconoscimento al Piano di Lottizzazione di un indice di DENSITA’ FONDIARIA difforme a quello previsto dal vigente Piano Regolatore per le ZTO D2”. Ciò significa che se l’indice di densità fondiaria resta quello stabilito dal PRG NON E’ NECESSARIO avere  LA DISPONIBILITA’ DEL 51% di proprietà delle aree così come pervicacemente continua a sostenere il Servizio.
Quel che desta preoccupazione è che il Comune dovrebbe avere conoscenza di tutta la documentazione che dal 1999 ai nostri giorni é stata prodotta sulla “questione”, ed invece ignora di conoscere  che:
a) la deliberazione del Consiglio comunale n. 148 dell’8.10.1999 non è stata mai annullata da alcun organo né tecnico né giuridico. Al contrario il ricorso alla delibera presentato al TAR dal sig. Polizzi Antonino nella qualità di Presidente del Consorzio tra i proprietari dell’area D2 e dai sigg. Manzella Calogero ed Innocenzo quali proprietari veniva riconosciuto con sentenza 882/02 INAMMISSIBILE. Né si conoscono le conclusioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa notificato al Comune di Partinico nel mese di Agosto del 2002 cui i soggetti sopraindicati si rivolgevano per l’annullamento della delibera 148/99 e che riportava, sostanzialmente, le stesse argomentazioni. 
b) l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento regionale urbanistica Servizio III° con nota prot. 59724 del 4.10.2002 a firma del Responsabile del Servizio III  Arch. G. Ciotta e del Dirigente Tecnico Arch. N.Corradino, con riferimento alla richiesta di chiarimenti chiesti dal Servizio Assetto del Territorio del Comune di Partinico sulla delibera 148/99  così scriveva:
I soggetti in indirizzo sono invitati a presentare […]  trascorso tale termine la pratica sarà trasmessa al Consiglio regionale dell’Urbanistica per l’acquisizione del parere propedeutico all’annullamento parziale della delibera consiliare n. 148/99 che ha riconosciuto al P.di L. segnato in oggetto un indice di densità fondiaria difforme a quello previsto dal vigente PRG per le ZTO D2”.
 Dunque il Dipartimento Urbanistica della Regione siciliana riteneva la delibera 148/99  da annullare parzialmente E NON CERTO NELLA PARTE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 7 AGOSTO  1997 (va ricordato che il COSAR all’atto dell’approvazione della delibera 148/99 non disponeva della proprietà dell’area)  per il quale articolo venivano concesse le aree nella zona D2 di contrada Margi  al COSAR .
Con decreto n.393 del 28.03.2003, poi, l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente –Dipartimento regionale Urbanistica annullava parzialmente la 148/99 così come preannunciato, e non certo la delibera nella sua interezza .
IN CONCLUSIONE
 Il nostro Partito chiede al SINDACO un pronunciamento:
1) sulle evidenziate, a nostro parere, violazioni del Servizio  relativamente agli articoli dello Statuto comunale citati in premessa;
2) sulla legittimità della sospensione delle procedure, da parte del Servizio Sviluppo del Territorio  relative, al Consorzio Artigiani Partinicesi;
3) sulle conclusioni  del Servizio affidate alla nota  prot.2090/STAP del 7/12/2006 quale risposta alla nota del Segretario del Partito della Rifondazione Comunista di Partinico. 
RITENENDO DOVERE DELLO STESSO
attivare le procedure perché il Servizio Sviluppo del Territorio proceda, CON IMMEDIATEZZA, alla definizione dell’istruttoria e al pronunciamento relativo al progetto presentato dal Consorzio “Artigiani Partinicesi” considerato che la vicenda in atto del riesame del progetto della Policentro Daunia non può, come dimostrato, bloccare l’interruzione delle procedure che interessano il Consorzio.

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